Di cosa si tratta
Le locande sono strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
È una nuova tipologia di struttura ricettiva introdotta dalla Legge regionale n.27 del 2015, le cui caratteristiche saranno ulteriormente definite in successivi provvedimenti regionali.
Per avviare una locanda, il titolare previa presentare una SCIA. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un’unica autorizzazione per entrambe le attività.
Copia della SCIA, o dell’autorizzazione, deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
Ricordiamo che fino alla determinazione dei nuovi standard e dei requisiti delle locande, non sarà possibile presentare SCIA per l’avvio delle medesime.
In attesa di nuovi provvedimenti si richiama la precedente normativa per affittacamere, che prevedeva i seguenti requisiti:
- Possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
- Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società o l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
L’attività di locanda è svolta nello stesso edificio in cui si svolge l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in modo unitario.
I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono invece possedere le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa e devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
La cessazione temporanea dell'attività deve essere preventivamente comunicata al comune.
Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.
Le locande sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’Autorità di Pubblica sicurezza.
I titolari delle locande sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
Il titolare della locanda è tenuto a esporre all'esterno della residenza l’apposito contrassegno identificativo della struttura definito dalla Giunta regionale, nonché i seguenti elementi:
a) logo distintivo della singola tipologia di struttura;
b) marchio di Regione Lombardia;
c) logo di promozione turistica «inLombardia»;
d) logo eventuale della zona o del percorso turistico.