Startup di impresa in Lombardia

Obblighi

Gestire un'agenzia di viaggi e turismo significa rispettare una serie di norme che pongono in capo all’azienda e al suo titolare numerosi obblighi e responsabilità.

Questo aspetto rende le agenzie di viaggi l'unico soggetto nel settore organizzazione viaggi, in grado di offrire al consumatore idonee garanzie e tutele.


Assicurazione


Le agenzie di viaggi e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

L'agenzia invia annualmente, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l’anno successivo.

Cauzione


Le agenzie di viaggi e turismo prestano una cauzione in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima prevista dalla normativa vigente. Per i primi tre anni di attività, la cauzione è ridotta a un terzo per il titolare dell’attività con un’età non superiore ai trentacinque anni, oppure, per le società, qualora almeno i due terzi dei soci abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni.

La cauzione è prestata al comune mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Il comune con proprio provvedimento può rivalersi sul deposito cauzionale per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida del comune ad adempiervi, pena l’adozione di provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell’attività.

Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.