Startup di impresa in Lombardia

Requisiti

Per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un bar è necessario avere requisiti di natura morale e professionale previsti dalla normativa vigente. I requisiti morali devono essere posseduti dal titolare o in caso di società dal legale rappresentante, da altra persona delegata all’attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione, ove previsto.

Quelli professionali, a seconda dei casi e delle caratteristiche aziendali, possono essere in possesso di un eventuale terzo soggetto cosiddetto preposto, che mette a disposizione dell’attività le proprie competenze.


Professionali


uNA VOLTA SI CHIAMAVA REC

L'apertura di un bar è subordinata al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali.

Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ne accerta il possesso.


Esperienza e formazione

sono questi i due fattori determinanti

Quali sono i requisiti professionali?
Frequentare corsi

Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Avere esperienza

Avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Diploma o laurea

Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC)

Previsto dalla legge 426/1971, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.


Morali


in regola con la giustizia...

Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti morali.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, questi devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998. In particolare per le società in nome collettivo, da tutti i soci e per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari.


Meglio fare un controllo

Se hai dubbi su fatti avvenuti in passato


Il divieto di esercizio dell'attività, in buona parte dei casi indicati a lato, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.


Chi non può aprire un ristorante?
Delinquenti abituali

Sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Condannati per delitto non colposo

Hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.

Delitti contro la persona

Hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione.

Reati contro l'igiene e la sanità pubblica

Hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale.

Delitti di frode nella preparazione e nel commercio

Hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

Sottoposti a una delle misure di prevenzione

Sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume

Hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.


Per i cittadini Stranieri


sei di un paese extra ue?

Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti morali e professionali anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE).

Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei documenti indicati a lato.

dimostra di conoscere l'italiano
Conoscenza della lingua italiana

Presenta un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI). É sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

Titolo di studio

Serve un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.