Requisiti
NON ESITE PIù IL RUOLO AGENTI
Per avviare l’attività di agenzia il (futuro) agente di commercio deve iscriversi al registro imprese della Camera di Commercio, presentando un contratto di agenzia e dimostrando di possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
Esperienza e formazione
sono questi i due fattori determinanti
Quali sono i requisiti professionali?
- titolo di studio
-
aver conseguito (alternativamente):
- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo commerciale
- il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo commerciale
- il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche.
- corso professionale
-
aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- esperienza professionale
-
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque, anche se non continuativamente, alle dipendenze di un’impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purché la prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta:
- con qualifica di viaggiatore piazzista
- con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (ad esempio inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto dell’industria);
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque, anche se non continuativamente, in qualità di titolare, legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso un’impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita o attività di somministrazione;
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque (anche non consecutivi), in qualità coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso un’impresa che abbia esercitato attività di agenzia o rappresentanza di commercio.
Onorabilità ...
Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, il mediatore deve possedere i Requisiti morali indicati nela tabella a lato.
Gli effetti interdittivi delle condanne dei reati in questione rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione poiché le conseguenze ostative cessano solo con l’adozione del provvedimento formale di riabilitazione.
Diversamente le sentenze di condanna definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non costituiscono più ostacolo all’esercizio dell’attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l’effetto penale del divieto di svolgimento dell’attività in questione.
La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna.
Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. per l’estinzione del reato (“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”) la sentenza di condanna definita ai sensi dell’art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.
Chi non può diventare agente di commercio?
Meglio fare un controllo
Se hai dubbi su fatti avvenuti in passato
- Chi è stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive
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- Interdetto o inabilitato, fallito
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- Condannato per delitti
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- contro la pubblica amministrazione,l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio,
- di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto.
- Altri delitti non colposi
-
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni.