Obblighi
Le due figure sono equiparate (Art. 1752 C.C) anche se …
L’agente di commercio promuove la conclusione di contratti, che sarà l’azienda a concludere essendo libera di accettarli o meno.
Il rappresentante è un agente che ha anche la rappresentanza del preponente per la conclusione dei contratti..
Il rappresentante quindi non si “limita” a raccogliere gli ordini e inoltrare le proposte di contratto ma stipula i contratti in nome e per conto del preponente, il quale pertanto non può rifiutarli essendosi già impegnato a darvi esecuzione per effetto dell’obbligazione assunta dal proprio rappresentante
Come viene pagato l’agente di commercio?
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
Al più tardi la provvigione è dovuta quando il cliente ha pagato, o avrebbe dovuto pagare qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico (ossia consegnare la merce, o fornire i beni o servizi per cui è stato siglato l’affare).
… e le spese?
Di norma l’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Se tuttavia gli vengono affidate mansioni ulteriori rispetto a quelle “tipiche” di promozione degli affari (come l’incarico di coordinamento di altri agenti) oltre alla provvigione deve essere stabilito un compenso aggiuntivo.
Gli agenti di commercio e le loro ditte mandanti versano una percentuale delle provvigioni (50% a carico delle ditte, 50% a carico degli agenti) all’ENASARCO che è l’ente previdenziale, complementare, obbligatorio, degli agenti rappresentanti di commercio.
Questi contributi si trasformeranno, una volta raggiunti i requisiti, in una pensione che si aggiunge a quella che viene erogata dall’INPS.
E’ la ditta mandante che provvede all’iscrizione all’ENASARCO dell’agente e al versamento ogni trimestre dei contributi previdenziali (la quota a carico dell’agente viene trattenuta nelle fatture fino al raggiungimento del massimale).
Ogni agente iscritto all’ENASARCO beneficia di una polizza con coperture assicurative in caso di infortuni e malattie.
L’ENASARCO gestisce inoltre il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) cui le ditte mandanti versano ogni anno parte dell’indennità di fine rapporto ed eroga all’Agente prestazioni ulteriori quali assegni di nascita, maternità, assegni funerari, premi di laurea etc.
Se la ditta mandante scioglie il contratto?
All’agente di commercio è dovuta un’indennità di fine rapporto, a totale carico della ditta mandante e calcolata in percentuale rispetto a tutte le somme che ha percepito durante il rapporto.