Obblighi
Gestire un negozio alimentare significa rispettare una serie di norme che pongono in capo all’azienda e al suo titolare numerosi obblighi e responsabilità. Ne presentiamo alcuni dei principali, ricordando che si tratta di provvedimenti in continua evoluzione, e che IOAPRO aiuta gli imprenditori a restare aggiornati e a essere sempre in regola.
I negozi sono tenuti per legge ad esporre all’interno dei locali la SCIA ed alcuni cartelli previsti dalle normative vigenti come ad esempio il cartello “vietato fumare”.
Il prezzo di vendita, nonché il prezzo per unità di misura, devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile.
Va inoltre esposto al pubblico un cartello indicante gli allergeni presenti negli alimenti sfusi.
Nel caso di alimenti preparati direttamente in laboratorio, se presente, dovranno essere indicati gli ingredienti usati nella preparazione, evidenziando in particolare gli allergeni presenti.
Per i negozi sussiste anche la possibilità di diffondere musica d’ambiente nei locali, in tal caso è necessario corrispondere alla SIAE , società Italiana Autori ed Editori, dei compensi annuali, da versare di regola entro il 28 febbraio di ogni anno ed è inoltre prevista la corresponsione dei cosiddetti diritti Connessi a SCF.
Sia per SIAE che per SCF, Confesercenti, in virtù di apposite convenzioni, consente alle imprese di ottenere sconti da 15 al 50% sulle tariffe ordinarie.
E’ comunque consigliabile rapportarsi con gli uffici del comune competente per verificare l’esistenza di eventuali limitazioni locali o rivolgersi direttamente agli esperti IOAPRO.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo del Decreto Legge "Salva Italia" (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011) gli orari di esercizio sono determinati liberamente dall’esercente senza alcun vincolo.
Inoltre, non vi è obbligo di chiusura settimanale, così come possono essere previsti più giorni di chiusura al pubblico.
Il comune potrebbe emettere ordinanze motivate di limitazione degli orari nei casi in cui dovessero emergere forti criticità in merito alla tutela della quiete e del riposo dei residenti, del loro diritto al libero accesso e godimento della residenza e della proprietà privata, della tutela dell’ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico.
È quindi opportuno valutare con gli esperti IOAPRO la presenza di eventuali limitazioni di orari.
.
Per garantire un elevato livello di sicurezza alimentare, gli operatori del settore alimentare (OSA) sono tenuti, in base al Regolamento (CE) n. 852/2004, a predisporre e attuare procedure basate sui principi del sistema HACCP - Analisi dei pericoli e punti critici di controllo.
In base alle caratteristiche aziendali e dei cicli di trasformazione degli alimenti il sistema HACCP può risultare più o meno complesso.
Regione Lombardia ha predisposto un “Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari” indirizzato agli operatori che svolgono operazioni “semplici”: chioschi, banchi del mercato, auto negozi, banchi temporanei di vendita, locali in cui sono serviti prevalentemente bevande, negozi alimentari al dettaglio, piccoli bar, macellerie, pescherie, panetterie, piccoli ristoranti, ecc.,
IOAPRO assiste i nuovi imprenditori nell’individuazione delle soluzioni migliori per adempiere agli obblighi in materia di HACCP, in funzione delle caratteristiche di ciascuna azienda.
La licenza su alcolici e superalcolici, che in precedenza era chiamata UTF o UTIF (che significava Ufficio Tecnico Finanza) è un obbligo che deve tuttora essere assolto da tutte le attività che somministrano o vendono prodotti alcolici.
Viene richiesta nella fase di inizio attività, subito dopo aver spedito la SCIA, con apposito modello che deve inviato via raccomandata o portata personalmente all’ufficio delle Dogane competente per territorio.
È inoltre vietato effettuare la vendita di alcoli ai minori di anni 18.
La vendita di alcolici è inoltre vietata dalle ore 24.00 alle successive ore 6.00.