Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha approvato l’Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020, la quale contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica.
Le misure contenute nell’Ordinanza producono effetto a partire dal 15 luglio 2020 e sono valide fino al 31 luglio 2020.
Per gli aspetti che non sono disciplinati da tale ordinanza, resta salvo quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
Di seguito riportiamo le principali disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020.
Clicca i link seguenti per leggere le schede e le misure specifiche per lo svolgimento delle attività nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede contenute nell’allegato 1 all’Ordinanza Regionale n. 580 del 14 luglio 2020:
Sono confermate le disposizioni già previste dalla precedente Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020:
Sono state pubblicate da Regione Lombardia le domande più frequenti in merito all’applicazione delle disposizioni dell’Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020.
Di seguito riportiamo le F.A.Q. inerenti al settore della ristorazione e altre attività consentite, commercio e luoghi di lavoro.
Si conferma l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea, intesa come una delle misure idonee a garantire la prevenzione della diffusione del contagio.
Si conferma che, qualora l’accesso al pubblico esercizio comporti il consumo al tavolo di alimenti e/o bevande (a prescindere da cosa si consuma o alla specifica tipologia di esercizio di somministrazione), deve essere rilevata la temperatura corporea, in quanto la permanenza in loco è mediamente più protratta rispetto al servizio al banco. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso al pubblico esercizio e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Sì, è possibile svolgere il karaoke all’interno di locali di ristorazione, nel rispetto delle norme di igiene e distanziamento sociale previste nella scheda “RISTORAZIONE” delle linee guida in vigore.
Le disposizioni riguardano le singole attività commerciali e di ristorazione, mentre la gestione delle parti comuni resta in capo al gestore del centro. Se la rilevazione della temperatura avviene all’ingresso del centro commerciale e viene garantita da quest’ultimo non è più obbligatoria per l’accesso ai singoli negozi o esercizi situati all’interno del centro stesso.
La riattivazione delle slot machines è ammessa anche nelle tabaccherie, nel rispetto delle indicazioni previste per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e delle regole sull’utilizzo delle slot machines.
Sì. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si consiglia di procedere come indicato nelle FAQ del Garante della Privacy. Riguardo a questo argomento si rimanda anche al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 11.06.2020 (Allegato 12, nota 1 al paragrafo 2) prorogato con DPCM del 14 luglio 2020.
In via ordinaria, non è sufficiente mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di misurazione della temperatura, ma occorre la supervisione da parte del datore di lavoro o delegato sulla rilevazione della temperatura, anche per adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti all’accertamento di sintomatologie da infezione da COVID-19.