Il Decreto – Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” introduce nuove misure di potenziamento del Servizio sanitario internazionale e sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese, in seguito al’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito riportiamo i principali provvedimenti rivolti alle imprese, per ambito di intervento.
Prorogati al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.
Sospensione estesa fino al 30 aprile 2020, indipendentemente dal volume di ricavi dell’esercizio precedente.
Sospensione dei termini di versamento dell’IVA in scadenza a marzo 2020.
Rinviati al 31 maggio 2020 per le imprese, autonomi e professionisti, sotto i 2 milioni di ricavi e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.
Credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di € 20.000,00.
Credito d’imposta del 60%, da utilizzare esclusivamente in compensazione, dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) che non si applica alle attività di cui all’ allegato 1 e allegato 2 del DPCM dell’ 11 marzo 2020.
Prorogato al 29 maggio 2020 il termine per il versamento del PREU e del canone concessorio, con la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute (la prima rata deve essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo del mese, considerando che l’ultima rata deve essere versata entro il 18 dicembre 2020).
I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alla cassa d’integrazione ordinaria, con causale COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane.
I datori di lavoro che abbiano in corso una cassa integrazione straordinaria possono chiedere la cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19, cui all’art. 18, la quale sospende e sostituisce quella straordinaria in corso.
I datori di lavoro che abbiano in corso una solidarietà con assegno FIS possono chiedere al FIS l’assegno ordinario con
causale COVID-19, cui all’art. 18, il quale sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.
I datori di lavoro, che non possono accedere a CIGO, CIGS e FIS nonché a CIGO COVID-19 e FIS COVID-19, possono fare domanda di CIGD (cassa in deroga).
Diritto a fruire di uno specifico congedo, non superiore a quindici giorni, per lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Periodi equiparati a malattia ai fini del trattamento economico.
Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
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