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“CURA ITALIA”: LE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

21/03/2020


Il Decreto – Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” introduce nuove misure di potenziamento del Servizio sanitario internazionale e sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese, in seguito al’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti rivolti alle imprese, per ambito di intervento.


MISURE IN MATERIA FISCALE

  • RT. 60 – PROROGA STRUTTURALE DI 4 GIORNI DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Prorogati al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

  • ART. 61 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Sospensione estesa fino al 30 aprile 2020, indipendentemente dal volume di ricavi dell’esercizio precedente.
Sospensione dei termini di versamento dell’IVA in scadenza a marzo 2020.

  • ART. 62 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Rinviati al 31 maggio 2020 per le imprese, autonomi e professionisti, sotto i 2 milioni di ricavi e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

  • ART. 64 – CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

Credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di € 20.000,00.

  • ART. 65 – CREDITO D’IMPOSTA SUL CANONE DI LOCAZIONE PER BOTTEGHE E NEGOZI

Credito d’imposta del 60%, da utilizzare esclusivamente in compensazione, dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) che non si applica alle attività di cui all’ allegato 1 e allegato 2 del DPCM dell’ 11 marzo 2020.

  • ART. 69 – PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

Prorogato al 29 maggio 2020 il termine per il versamento del PREU e del canone concessorio, con la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute (la prima rata deve essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo del mese, considerando che l’ultima rata deve essere versata entro il 18 dicembre 2020).


MISURE IN MATERIA DI LAVORO

  • ART. 19 – NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alla cassa d’integrazione ordinaria, con causale COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane.

  • ART. 20 – TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

I datori di lavoro che abbiano in corso una cassa integrazione straordinaria possono chiedere la cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19, cui all’art. 18, la quale sospende e sostituisce quella straordinaria in corso.

  • ART. 21 – TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

I datori di lavoro che abbiano in corso una solidarietà con assegno FIS possono chiedere al FIS l’assegno ordinario con
causale COVID-19, cui all’art. 18, il quale sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.

  • ART. 22 – NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

I datori di lavoro, che non possono accedere a CIGO, CIGS e FIS nonché a CIGO COVID-19 e FIS COVID-19, possono fare domanda di CIGD (cassa in deroga).

  • ART. 23 – CONGEDO E INDENNITÀ O BONUS BABYSITTING PER I LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Diritto a fruire di uno specifico congedo, non superiore a quindici giorni, per lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

  • ART. 26 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER I PERIODI DI CD. QUARANTENA

Periodi equiparati a malattia ai fini del trattamento economico.

  • ART. 27 – INDENNITÀ PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

  • ART. 28 – INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

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MISURE IN MATERIA DI CREDITO

SOSPENSIONE DI MUTUI E LEASING

  • Durata pari a 12 mesi
  • Applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare; ai mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi; alle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda
  • Il tasso d’interesse può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.

ALLUNGAMENTO DI MUTUI E LEASING

  • Il periodo massimo è definito fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni
  • Applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine
  • L’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.